Accesso Civico

Amministrazione trasparente

Accesso Civico

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Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, introducendo una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L’Accesso civico, sia semplice sia generalizzato, consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse specifico (articolo 5 del D.Lgs. 33/2013)

Acceso civico semplice

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web (articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 33/2013).

Come presentare una richiesta di accesso civico semplice

La richiesta di Accesso civico semplice relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti da questa Amministrazione, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell’Istituto utilizzando il seguente modulo accesso semplice, che dovrà essere compilato, firmato e spedito insieme alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità all’indirizzo mail indicato, oppure tramite posta ordinaria a:

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di questa Istituzione scolastica in via A. Covotti, snc 83031 Ariano Irpino (AV).

Acceso civico generalizzato (Accesso FOIA)

L’accesso civico generalizzato realizza un regime di accesso più ampio, in quanto consente di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali non è previsto obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire, fatte salve le previste eccezioni, al richiedente (articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

Come presentare una richiesta di accesso civico generalizato (FOIA)

Per presentare una richiesta di accesso civico generalizzato a questa Amministrazione è disponibile un modulo accesso generalizzato da compilare e firmare. Si ricorda che l’accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti, dati e informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione

La richiesta può essere sottoscritta:

  1. con firma digitale direttamente sul file;
  2. con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità.

La richiesta potrà essere spedita a uno dei seguenti indirizzi di posta:

  1. PEO: AVIS023003@istruzione.it
  2. PEC: AVIS023003@pec.istruzione.it

Rimedi disponibili in caso di mancata risposta o in caso di rifiuto totale o parziale

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta (30) giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questa Amministrazione che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di venti (20) giorni. 

Per la domanda di riesame al Responsabile della Trasparenza si può utilizzare il modulo pdf da compilare, firmare e spedire via posta elettronica all’indirizzo indicato nel modulo, oppure in formato cartaceo all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con le modalità già richiamate.

La decisione dell’Amministrazione sulla richiesta di accesso e il provvedimento del Responsabile della Trasparenza della Presidenza, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

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